PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Cessazione del commissario ad acta per le attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno).

      1. Il commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura).

      1. È istituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico non economico. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. L'Agenzia, con sede sociale in Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
      3. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito

 

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dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      5. Ai fini della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Art. 3.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia provvede alla gestione dei progetti speciali trasferiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dei progetti trasferiti allo stesso Ministero dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, svolgendo altresì tutti gli ulteriori compiti e funzioni attribuiti ai sensi della normativa vigente al soppresso commissario ad acta di cui all'articolo 1 della presente legge.
      2. Oltre che negli ambiti di cui al comma 1, l'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha altresì competenza nelle seguenti materie:

          a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Piano generale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PGI), ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

          b) formulazione alle amministrazioni dello Stato di pareri obbligatori in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale ai fini del rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti le risorse idriche destinate all'irrigazione;

 

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          c) espressione di pareri alle regioni, per il coordinamento delle pianificazioni regionali e degli interventi allo scopo programmati ai sensi delle previsioni del PGI;

          d) approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti delle opere previste nel PGI, secondo le disposizioni e le procedure del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni rispettivamente interessate.

      3. Gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue assumono per i relativi interventi il ruolo di stazioni appaltanti e di autorità espropriante, ai sensi, rispettivamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
      4. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia ai fini del loro successivo finanziamento avviene previa acquisizione del parere della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni ulteriore adempimento allo scopo richiesto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. I soggetti legittimati all'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui al comma 2 possono richiedere all'Agenzia anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, con oneri posti a carico del Fondo rotativo istituito ai sensi del comma 6.

 

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      6. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantomento iniziale di 10 milioni di euro, derivanti dal trasferimento di un corrispondente importo delle economie di spesa realizzate dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sulle somme stanziate a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni. Le modalità di alimentazione e di gestione del Fondo rotativo sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta apposite direttive per la definizione delle attività in corso alla medesima data già facenti capo alla cessata gestione commissariale di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Conferenza tecnica).

      1. L'Agenzia è assistita da una Conferenza tecnica composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nei settori di attività dell'Agenzia nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia.
      2. La Conferenza tecnica ha competenze consultive e, in particolare, esprime pareri sul contenuto tecnico ed economico dei progetti che l'Agenzia approva ai fini del relativo finanziamento.
      3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

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Art. 5.
(Piano generale delle infrastrutture irrigue).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del proprio statuto, l'Agenzia adotta il PGI.
      2. Il PGI è adottato sulla base dei seguenti obiettivi e criteri di indirizzo:

          a) riesame generale dello stato vigente delle infrastrutture irrigue in essere, in corso di esecuzione o programmate, alla data di adozione del PGI, da amministrazioni centrali e regionali, tenendo conto, in particolare, di quanto già previsto negli specifici accordi di programma quadro stipulati in attuazione delle intese istituzionali di programma intervenute tra Governo e regioni interessate;

          b) analisi delle prospettive future in materia di utilizzo delle risorse idriche derivanti: dagli indirizzi della Politica agricola comune; dagli atti di pianificazione delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale; dai processi di assorbimento delle produzioni agricole e zootecniche da parte del mercato interno e dei mercati esteri; da regolamentazioni comunitarie di settore già vigenti o risultanti da proposte normative all'esame delle istituzioni europee. Tali analisi sono svolte anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nonché, ove ritenuto opportuno, di università, di enti di ricerca e di esperti operanti nel settore. Nelle analisi è data preferenza ai sistemi che prevedono, nell'ambito degli schemi irrigui, la possibilità della produzione idroelettrica;

          c) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni riguardanti i settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;

 

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          d) individuazione, su scala nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi con particolare riguardo al riutilizzzo delle acque reflue;

          e) predisposizione di un programma temporale degli interventi di cui alla lettera d), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle necessarie risorse finanziarie globali, individuando le possibilità di ricorso a differenti fonti, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da soggetti privati;

          f) previsione e specificazione delle modalità di aggiornamento del PGI, secondo cadenza triennale, delle attività di monitoraggio dello stesso PGI e della valutazione ex post degli interventi;

          g) previsione, di intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere del PGI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

      3. Lo schema del PGI di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione consultiva istituita ai sensi del comma 4 affinché su di esso sia espresso, entro novanta giorni dalla data di trasmissione, il parere vincolante della stessa Commissione; decorso tale termine, il PGI è adottato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere della Commissione consultiva scada nei novanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centottanta giorni.
      4. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto dell'Agenzia è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione consultiva della programmazione, con il

 

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compito di esprimere il parere vincolante sullo schema del PGI, composta da:

          a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ognuno dei quali designati dai rispettivi Ministri;

          b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dal comma 2 dell'articolo 3;

          c) un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari.

      5. Qualora entro il termine previsto dal comma 4 non risultino insediati tutti i membri, la Commissione consultiva della programmazione può, comunque, espletare la propria attività a condizione che sia insediata almeno la metà dei componenti. I componenti della Commissione durano in carica tre anni.
      6. L'Agenzia, entro venti giorni dalla data della relativa adozione, trasmette il PGI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il quale, entro quattro mesi dalla data di ricezione, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al CIPE, proponendo altresì l'approvazione del finanziamento per l'attuazione del primo piano triennale di interventi.
      7. Le procedure di approvazione previste dal presente articolo si applicano anche per apportare eventuali modifiche al PGI richieste ai sensi del comma 6, nonché per effettuare gli aggiornamenti periodici e le modificazioni che si rendano necessari durante il periodo di esecuzione dello stesso Piano.
      8. L'approvazione da parte del CIPE del PGI e del piano triennale di cui al comma 6 comporta l'obbligo di destinare esclusivamente ad interventi previsti nel PGI eventuali risorse finanziarie di provenienza pubblica disposte per finalità irrigue a carattere non localistico.

 

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Art. 6.
(Personale).

      1. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione della presente legge, è stabilito in cinquanta unità, di cui cinque di livello dirigenziale, oltre il direttore.
      2. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, prevede l'assegnazione delle qualifiche e dei livelli del personale di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per apportare modifiche al numero e all'articolazione dell'organico, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 7.
(Entrate).

      1. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

          a) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

          b) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposte dal CIPE;

          c) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PGI di cui all'articolo 3 nonché per i programmi in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.

Art. 8.
(Ordinamento contabile).

      1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1o gennaio di ogni anno e termina

 

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il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente.
      2. Il primo esercizio finanziario dell'Agenzia termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Ai fondi assegnati all'Agenzia per la realizzazione degli interventi di sua competenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.
      4. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 9.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte alla ratifica, nella prima seduta successiva, del consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze relative all'amministrazione e alla gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate dallo statuto ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

 

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      4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente in materia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente del collegio è designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I revisori dei conti devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
      5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.
(Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione della medesima Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.
        2. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il regolamento del personale dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le

 

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riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia fermo restando il rispetto, in materia di nuove assunzioni, delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Norma transitoria).

      1. Al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività svolte dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia, il medesimo commissario ad acta assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, utilizzando le risorse finanziarie già ad esso assegnate e il personale in servizio presso il suo ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.
(Norme finali).

      1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica, ove compatibile, la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.